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Donazioni (molto) vantaggiose: e non solo in denaro!

Nec ignorans nec invitus quisquam donat | Nessuno fa donazioni senza cognizione, né di controvoglia
Tempo di lettura: 12 minuti

Donare è sano, ed è saggio: ed in natura ancor più conveniente...

In Italia sono stabilmente incentivate dallo Stato le donazioni ad Enti del Terzo Settore, cioè a soggetti no-profit che accettino il sistema di controlli e trasparenza previsto per le organizzazioni senza scopo di lucro che, volontariamente, si iscrivono al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), mantengono la qualifica di “enti non commerciali” e si occupano delle c.d. “attività di interesse generali” stabilite dalla Legge.
I VANTAGGI che le erogazioni liberali assicurano ai DONATORI, variano in base a:
Condizione
Dettagli condizione
Vantaggi fiscali
CHI RICEVE
3
Tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (ad eccezione delle Imprese Sociali)
Detrazioni fiscali
Deduzioni fiscali
Imprese Sociali iscritte al RUNTS
Non previste
Altre associazioni no profit non iscritte in albi di legge
Non previste
CHI DONA
2
Persone Fisiche (contribuenti soggetti ad IRPEF)
Detrazioni fiscali
Deduzioni fiscali
Operatori economici (Società ed Enti con Partita IVA)
Deduzioni fiscali
COSA SI DONA
7
Denaro
Detrazioni fiscali
Deduzioni fiscali
In natura - diritti su qualsivoglia BENE (materiale o immateriale; nuovo o usato)
Detrazioni fiscali
Deduzioni fiscali
In natura - beni strumentali (materiali e/o immateriali; nuovi e/o usati)
Deduzioni fiscali
In natura - beni / servizi prodotti o scambiati dall’impresa (a magazzino del Donatore)
Deduzioni fiscali
In natura - beni “non più commercializzabili”
Deduzioni fiscali
In natura - servizi professionali
Non previste
In natura - Prestazione d’opera quale Volontario
Non previste

(CHI dona) Le agevolazioni fiscali a beneficio delle PERSONE FISICHE

Ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore, le Persone Fisiche possono:
ok

detrarre dall’Irpef un importo pari al 30% dell’erogazione liberale in DENARO o in NATURA a favore del nostro Ente nel limite annuo di 30.000 Euro (e cioè sino a 9.000 Euro di imposte in meno per anno);

o in alternativa:
ok

dedurre la medesima liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (senza ulteriori limiti e computando l’eccedenza della deduzione sino al quarto periodo d’imposta successivo).

Alcune precisazioni:
La detrazione si calcola sull’imposta dovuta (cioè: l’imposta dovuta dal Donatore viene ridotta di un importo pari al 30% del valore dell’erogazione liberale sino a 9.000 euro l’anno) mentre la deduzione si calcola rispetto al reddito imponibile (cioè: il reddito imponibile viene ridotto del valore dell’erogazione liberale, nel limite del 10% del reddito stesso; l’eventuale eccedenza della deduzione può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza dell’ammontare originario).
Il Legislatore lascia al Donatore la totale facoltà di scegliere (in base alla propria posizione reddituale) quale delle 2 opzioni è ritenuta più conveniente, ma ovviamente i meccanismi agevolativi non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con altre agevolazioni per la medesima erogazione liberale ove eventualmente previsti.
Il risparmio fiscale ottenuto (o con detrazione o con deduzione) consente al Donatore di non versare le imposte dovute, ovvero di ottenerne il rimborso per le imposte già versate dai propri sostituti d’imposta (ottenendo il rimborso con accredito su conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero disponendo di un credito d’imposta maturato con la dichiarazione dei redditi, da utilizzare in compensazione).

(CHI dona) Le agevolazioni fiscali a beneficio degli OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore, Società ed Enti possono:
ok

dedurre la liberalità in DENARO e/o in NATURA a favore del nostro Ente dal reddito complessivo netto col solo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e riportando la deduzione sino al quarto periodo d’imposta successivo.

Oppure, ai sensi dell’art. 16 della c.d. Legge Gadda, Società ed Enti che svolgono attività commerciale, possono:
ok

dedurre ogni liberalità in NATURA, a valore dell’ultimo prezzo praticato, se consiste nella cessione gratuita di “beni non più idonei alla commercializzazione”, nonché recuperare integralmente l’IVA sull’acquisto.

(COSA si dona) Le EROGAZIONI LIBERALI in DENARO

L’agevolazione è fruibile a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante uno qualunque dei sistemi di pagamento previsti dall' (bonifico bancario, carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Le donazioni in denaro non hanno problemi di quantificazione, atteso che si calcolano sul valore numerario in euro.

(COSA si dona) Le EROGAZIONI LIBERALI in NATURA

Sia le PERSONE FISICHE che SOCIETA’ ed ENTI possono perfezionare EROGAZIONI LIBERALI, anziché in denaro, IN NATURA, ed anche in tali casi, come detto, avere comunque significative agevolazioni fiscali.
Le SOCIETA’ e gli ENTI possono donare IN NATURA secondo due diverse discipline. Eccole:
ai sensi del Codice del Terzo Settore:
beni strumentali (materiali o immateriali; nuovi ma più ragionevolmente usati)
beni prodotti o scambiati (a magazzino) dal Donatore
ai sensi della c.d. Legge Gadda (donazioni a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi):
beni-merce non più idonei alla commercializzazione, secondo una ben precisa tabella merceologica.
Le PERSONE FISICHE possono donare ottenendo agevolazioni solo ai sensi del Codice del Terzo Settore; la donazione può avere ad oggetto qualsivoglia BENE - materiale o immateriale; nuovo o usato - disponendo a favore della WELL DONE ETS il diritto di proprietà ovvero altri diritti di cui il Donatore dispone, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile.
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Spunto per importanti riflessioni: affinché il Donatore possa fruire dell’agevolazione fiscale prevista, non sempre è necessario trasferire la proprietà del bene oggetto di donazione. Se si può raggiungere l’“esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” previsto dall’art. 8 del CTS anche donando diritti diversi dalla proprietà (ad es.: uso, usufrutto), il negozio determina comunque i benefici di legge per i Donatori.

(COSA si dona) Le erogazioni liberali IN NATURA secondo il Codice del Terzo Settore

Per quanto riguarda le donazioni in natura, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.11.2019 (in G.U.R.I. il 30.01.2020), adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata data attuazione alle previsioni del Codice del Terzo Settore e sono stati individuati i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni oggetto di donazione. ​Tale Decreto:
non limita l’agevolazione a particolari tipologie di beni, per cui tutti i beni (materiali ed immateriali, usati e nuovi) potranno essere oggetto di donazione purché, in ciascuno caso di specie, si rivelino idonei all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
non esclude o limita alcuna categoria di Donatori (quindi tutti i soggetti - persone fisiche, società od enti - possono perfezionare erogazioni liberali in natura che siano agevolate);
definisce i criteri con cui calcolare il valore delle erogazioni liberali in natura e la documentazione a comprova di tali operazioni.

Come si calcola il valore dei beni donati (e quindi l’ammontare dell’agevolazione spettante!)

L’art. 3 del D.M. stabilisce, nei 4 commi in cui si articola, come calcolare il valore delle erogazioni liberali IN NATURA, e cioè:
Rif.
Che tipo di beni
Secondo quale norma si calcola
1
Co. 1
Erogazioni liberali in natura genericamente intese
Va considerato il c.d. “valore normale” determinato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del TUIR, che recita:
Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Si applica alle donazioni in natura da parte di persone fisiche ovvero a quelle donazioni da parte di società o enti che non prevedano l’alienazione del diritto di proprietà.
2
Co. 2
Caso specifico in cui si tratti di bene strumentale (quindi donato da Società o Ente che abbiano il cespite così classificato nel proprio bilancio / contabilità)
Si fa riferimento al “residuo valore fiscale” all'atto del trasferimento. ATTENZIONE: ove il bene strumentale sia stato totalmente ammortizzato dal punto di vista fiscale, il valore sarà tendenzialmente zero.
Nel caso in cui il bene strumentale oggetto di donazione non sia ancora interamente ammortizzato, determina anche la rilevazione di una sopravvenienza passiva.
Nel caso in cui si tratti di immobili, essi sono considerati tali se possono qualificarsi come strumentali ai sensi dell’art. 43 del TUIR; rileva dunque la risoluzione AdE del 3 febbraio 1989, n. 330 che individua tra «gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» (cd. immobili strumentali per natura), gli immobili classificati nella categoria catastale D.
Si applica alle erogazioni liberali in natura da parte di Società e/o Enti nei casi in cui i beni strumentali vengano trasferiti al Donatario in proprietà; ove il Donatore disponga diritti diversi dalla proprietà del bene, va applicato il c.d. valore normale.
3
Co. 3
Erogazioni liberali avente ad oggetto ciò che il Donatore acquista e rivende / produce nella propria attività d’impresa / commerciale, ovvero i beni e servizi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, che recita:
1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
Ove la donazione abbia ad oggetto beni o servizi prodotti o scambiati dall’impresa, bisogna scegliere il minor valore tra:
il valore determinato ai sensi del comma 1 (e cioè il “valore normale” ex art. 9 TUIR)
il valore determinato applicando le disposizioni del TUIR all’art. 92 (Variazioni delle rimanenze)
Come nel caso del comma 2, si applica alle erogazioni liberali in natura da parte di Società e/o Enti nei casi in cui vengano i beni donati in proprietà; ove vengano donati diritti diversi dalla proprietà, va applicato il c.d. valore normale.
4
Co. 4
Ricomprende:
Beni diversi da quelli ai commi 2 (beni strumentali) e 3 (beni / servizi prodotti o scambiati dall’impresa)
beni di valore maggiore di 30mila euro
beni di cui, per loro natura, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.
Rileva il c.d. “valore normale” (determinato, per come già visto) ai sensi dell'art. 9 del TUIR, ma formalizzato a mezzo perizia giurata non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.
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(COSA si dona) Le erogazioni liberali IN NATURA regolate dalla c.d. Legge Gadda contro gli sprechi

Si tratta di tipologie di beni ben individuate dal Legislatore, che si ritrovino nello status tecnico-giuridico di “MATERIALI NON PIU’ COMMERCIABILIZZABILI”; per meglio cogliere la ratio del Legislatore, sono beni che se non donati, facilmente diventano rifiuti.
Lo status di non idoneità alla commercializzazione viene determinato dai DONATORI, in base ai propri specifici processi di produzione e vendita. La Legge definisce come non idonei i prodotti caratterizzati da “imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”. L’utilizzo di tale procedura da parte dei DONATORI che siano Società o Enti, ha:
PRO: maggiore effetto fiscale (sia sul versante dei costi deducibili che sul recupero dell’IVA)
CONTRO: maggiori adempimenti amministrativi

Le tipologie di beni donabili in via agevolata

I beni indicati nella tabella sotto riportata (articolo 16 comma 1) che, in alternativa all’usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alla nostra associazione non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 85 del TUIR (quindi sono un costo deducibile) e sono considerati distrutti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (e pertanto l’IVA viene mantenuta a credito). In grassetto verde le tipologie di beni di concreto ed attuale interesse di WELL DONE ETS:
Art. 16 Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Adempimenti

Il Donatore, per ogni cessione gratuita, deve:
a) emettere un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
b) trasmettere agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro.
Alcune attività amministrative possono essere delegate ad un terzo (art. 16 co. 3-bis), ed il DONATORE può anche delegare, senza costi aggiuntivi, la WELL DONE ETS.

Con quali EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA puoi aiutare WELL DONE ETS?

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Hai mai pensato che potresti ottenere un vantaggio fiscale pari o anche superiore a quanto potresti incassare in denaro dalla vendita di Tuoi beni materiali ed immateriali? SCOPRI COME!

Erogazioni in natura per le iniziative filantropiche CAFE’ PROCOPE e CHANGE PRISON

Entrambe tale iniziative prevedono concrete iniziative di dissemination culturale e di supporto ed incentivo alla lettura, sia su supporti cartacei che multimediali.
Allo stato attuale, sono in corso di allestimento le dotazioni per i fondi librari progettati a tale scopo, e pertanto sono più che ben accette le donazioni di:

Erogazioni in natura per l’iniziativa filantropica ARGONAUTICAMENTE

Ecco ARGONAUTICAMENTE:
argonauticamente.png
La prima iniziativa promossa da un network filantropico privato per la realizzazione di un ECOSISTEMA PER LA NAUTICA SOCIALE, un ambiente socio-economico inclusivo nel quale rendere accessibili e sostenibili le esperienze culturali, sportive, didattiche e terapeutiche in mare.
Per conoscere meglio il progetto nel suo complesso, .
Data la vastità degli interventi previsti ed in una logica di proiezione quinquennale, è articolato in vari macro-progetti, e sono già in corso:
ArgoFlotta: programma di refitting ecologico e recupero di imbarcazioni a favore di soggetti fragili sia per attività sportivo-ricreativa, per didattica di biologia marina e protezione ambientale, che per programmi di talassoterapia (quali: climatoterapia, elioterapia, velaterapia). Il programma si focalizza sull’acquisizione in proprietà, o in concessione modale e conseguente riuso, di:
imbarcazioni sequestrate / confiscate dall’Autorità Giudiziaria, anche in condizioni non ottimali
imbarcazioni abbandonate dai proprietari presso cantieri o marine
imbarcazioni di armatori privati sottoutilizzate
EcoNautica: è un insieme di 7 percorsi ecologici ed economici per il recupero di imbarcazioni sequestrate dall’Autorità Giudiziaria, in primis per reati di immigrazione clandestina. L’obiettivo è zero distruzioni + 100% riuso, con innovativi percorsi per riuso anche in ambiti diversi dalla navigazione.
Un Mare di Mestieri: prevede la creazione della prima Scuola Nautica Sociale e l’avvio di una serie di partnership con primari Enti di formazione per promuovere percorsi di formazione, professionale e non, tra i mestieri del mare.
Centro tecnico Mediterraneo per la navigazione e la vela: Hub per valorizzare competenze ed esperienze negli sport acquatici, con particolare riguardo alla navigazione ed alle positive interazioni tra navigazione, specie a vela, ed altre discipline sportive.
Clicca su ogni scheda per conoscere i dettagli sui fabbisogni per tipologia di beni:


La normativa sulle agevolazioni ai Donatori

Ecco le norme che inquadrano, regolano e dettagliano i vantaggi fiscali per i DONATORI:

Come supportiamo i DONATORI per ottenere le agevolazioni

In WELL DONE ETS procediamo così:
forniamo ISTRUZIONI DI DETTAGLIO prima di avviare l’iter di donazione (istruzioni delle quali questo website è parte)
definiamo un CONTRATTO DI DONAZIONE in forma scritta (anche quando non è espressamente richiesto)
incarichiamo un PROFESSIONISTA per redigere una PERIZIA ASSEVERATA O GIURATA (anche quando non è espressamente richiesto) che definisca il c.d. “valore normale” ex art. 9 co. 3 del TUIR, e ci raccordiamo con i Consulenti tributari e giuridici dei DONATORI per indicare correttamente i valori di beni strumentali nonché dei beni prodotti e/o scambiati dal DONATORE
rilasciamo sempre una RICEVUTA:
con (se la donazione è in denaro)
con (se in natura): ed in tal caso corrispondente ad un documento di trasporto
inviamo, a mezzo PEC, anche la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SECONDO LEGGE, ovvero l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
se si tratta di beni non commercializzabili, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre (ex art. 16 comma 3 lett. c LEGGE 19 agosto 2016, n. 166), rilasciamo un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle nostre finalità istituzionali
trasmettiamo annualmente all’Agenzia delle Entrate (così, ove previsto, troverai i dati nella dichiarazione precompilata)
rendiamo tutti i documenti di ciascuna donazione disponibili su un Folder online, a costante disposizione del Donatore e dei propri Consulenti

FAQ

Sono una PERSONA FISICA, come riesco a fruire della DETRAZIONE? La fruizione avviene in sede di DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ed è sufficiente consegnare al Consulente - ovvero al C.A.F. - la documentazione rilasciata dalla WELL DONE ETS; ove previsto, i dati risultano nella versione precompilata. In tale sede, il Donatore deve anche optare per la detrazione ovvero per la deduzione, in base alla simulazione della propria convenienza. Sempre in tale sede, il Donatore potrà scegliere se richiedere il credito d’imposta maturato come rimborso su conto corrente, ovvero se compensarlo in toto o in parte.
Sono una PERSONA FISICA, come riesco a fruire della DEDUZIONE? La procedura è identica a quella sopra esposta per la detrazione. Nel caso in cui la deduzione non sia fruita per intero nella prima dichiarazione successiva all’erogazione liberale, andrà computata la quota di deduzione per le dichiarazioni successive.
Sono una PERSONA FISICA, come faccio a verificare se è più conveniente la DETRAZIONE o la DEDUZIONE? A seguire sono disponibili delle simulazioni, ed un tool per calcolare le proprie simulazione. Atteso che il principio base scelto dal Legislatore è “più dai meno versi”, per i Donatori con i redditi più elevati di solito è più conveniente la DEDUZIONE (potendo anche superare il 50% di risparmio rispetto al valore dell’erogazione liberale!!!).
E’ vero che posso ottenere RIMBORSO IN DENARO direttamente sul mio conto corrente? Assolutamente SI. I rimborsi seguono una procedura automatizzata sino all’ammontare di €4.000,00 per dichiarazione dei redditi; oltre tale importo, gli uffici dell’AdE potrebbero chiedere di esaminare la documentazione che giustifica il credito vantato dal DONATORE. Nel caso in cui il DONATORE abbia pendenze con l’Erario superiori a €1.500,00, l’Agenzia delle Entrate proporrà in automatico la compensazione.
Rappresento una SOCIETA’, come riesco a fruire della DEDUZIONE?Anche i DONATORI diversi dalle Persone Fisiche ottengono la deduzione in sede di Dichiarazione dei Redditi, dopo aver appostate le corrette scritture contabili in sede di elaborazione del bilancio di esercizio, se tenute.
Vorrei effettuare un lascito testamentario a favore della WELL DONE, è possibile? Sosteniamo, e preferiamo, l’approccio filantropico “giving while living”: non foss’altro perché ci viene più facile ringraziare i Donatori.
Sono un cittadino non residente in Italia: posso comunque ottenere agevolazioni nel mio Paese di residenza per donazioni effettuate in Italia? I Paesi dell’Unione Europea prevedono procedure per riconoscere detrazioni anche per erogazioni liberali perfezionate in Paesi diverso da quello di residenza. In tali casi, per il DONATORE varranno limiti e meccanismi regolato dal Paese nel quale è fiscalmente residente: cioè è possibile che un Cittadino faccia una Donazione ad un Ente no profit di un Paese UE diverso dal proprio, e riceva le agevolazioni fiscali dall’Autorità fiscale del proprio Paese, come se la donazione fosse perfezionata in ambito nazionale. Attualmente sono in corso gli iter per registrare WELL DONE ETS presso le Autorità fiscali di altri Paesi in Europa (Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Germania, Austria). Per maggiori ragguagli, esponi la Tua situazione fiscale a

Alcuni esempi di detrazioni e deduzioni

Si riportano due esempi relativi all’impatto sul reddito di DONATORI che siano PERSONE FISICHE per erogazioni liberali agevolate ai sensi dell’art. 83 del CTS.
Le simulazioni tengono conto delle nuove aliquote in vigore dal 2024 per la dichiarazione 2025.
1° esempio
Esempio relativo a PERSONA FISICA
Importi
%
1
Reddito ante imposte (RN1 Col. 5)
€ 38.000,00
2
IRPEF LORDA (RN5)
€ 9.940,00
26,16%
3
Erogazione liberale
€ 15.200,00
4
5
IPOTESI DETRAZIONE
6
Detrazione
€ 4.560,00
30%
7
Risparmio fiscale nell'esercizio 2024
€ 4.560,00
8
Ulteriori risparmi fiscali negli esercizi successivi
€ 0,00
9
10
IPOTESI DEDUZIONE
11
Limite massimo di deducibilità in base al reddito
€ 3.800,00
10%
12
Reddito da tassare
€ 34.200,00
13
IRPEF rideterminata post computo Erogazione
€ 8.610,00
25,18
14
Risparmio fiscale nell'esercizio 2024
€ 1.330,00
15
Ulteriori deduzioni per i 3 periodi d'imposta successivi
€ 11.400,00
16
Risparmio d'imposta stimato in 4 esercizi in condizioni di reddito del Donatore costante
€ 5.320,00
35,00%
17
18
Ipotesi A. Vantaggi fiscali con DETRAZIONE
€ 4.560,00
19
Ipotesi B. Vantaggi fiscali con DEDUZIONE in 4 esercizi
€ 5.320,00
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In questo primo esempio, i vantaggi fiscali derivanti dalla DEDUZIONE sono soltanto di 5 punti percentuali maggiori rispetto alla DETRAZIONE, con la differenza che però nel caso della detrazione il vantaggio viene recuperato integralmente con la prima dichiarazione dei redditi, ricorrendo alla deduzione il credito si compensa in 4 dichiarazioni.
2° esempio
ESEMPIO DI PERSONA FISICA
Importi
%
1
Reddito ante imposte (RN1 Col. 5)
€ 88.000,00
2
IRPEF LORDA (RN5)
€ 30.480,00
34,64%
3
Erogazione liberale
€ 30.000,00
4
5
IPOTESI DETRAZIONE
6
Detrazione
€ 9.000,00
30%
7
Risparmio fiscale nell'esercizio 2024
€ 9.000,00
8
Ulteriori risparmi fiscali negli esercizi successivi
€ 0,00
9
10
IPOTESI DEDUZIONE
11
Limite massimo di deducibilità
€ 8.800,00
10%
12
Reddito da tassare
€ 79.200,00
13
IRPEF rideterminata post computo Erogazione
€ 26.696,00
33,71%
14
Risparmio fiscale nell'esercizio 2024
€ 3.784,00
15
Ulteriori deduzioni per i 3 periodi d'imposta successivi (€8.800 per il 2° ed il 3° anno; € 3.600 per il 4° anno)
€ 21.200,00
16
Risparmio d'imposta stimato in 4 esercizi in condizioni di reddito del Donatore costante
€ 12.900,00
43%
17
18
Vantaggi fiscali con DETRAZIONE
€ 9.000,00
19
Vantaggi fiscali con DEDUZIONE in 4 dichiarazioni
€ 12.900,00
There are no rows in this table
In questo secondo esempio (nel quale il DONATORE perfeziona una erogazione liberale più importante - al limite massimo della quota detraibile - ma vanta un reddito più consistente), il vantaggio fiscale ottenibili con il meccanismo della DEDUZIONE arriva a superare il 40% del valore dell’erogazione!!!

Il tool per calcolare le agevolazioni

Abbiamo elaborato un semplice tool per stimare la convenienza iniziale di erogazioni liberali in denaro o in natura. ​ Si tratta di un Foglio di calcolo Google, aprilo e sei libero di salvare, col Tuo account google/gmail, una copia esclusiva, per poter archiviare tutte le simulazioni; puoi anche scaricare una versione del file in *.Xlsx o in *.Ods.
Il tool è applicabile alle Persona fisiche (detrazioni o deduzioni) nonché ai Donatori in forma di impresa comunque assoggettati da IRPEF (solo deduzioni).
I Donatori assoggettati ad IRES possono procedere sono calcolando semplicemente la deduzioni in base all’IRES (che non prevede un sistema a scaglioni ed oggi è al 24%: clicca
per approfondimenti).
Ulteriori avvertenze:
considera anche le erogazioni liberali che hai effettuato - o intendi effettuare - a favore di altri Enti del Terzo settore
fatti supportare dal Tuo Consulente di fiducia:
per individuare i dati reddituali esatti da cui si parte per la simulazione
per individuare tutte le condizioni che determinano l’esatto ammontare della detrazione ovvero della deduzione (tenendo così conto delle deduzioni / detrazioni di legge già spettanti)

WELL DONE DONATIONS: il nostro approccio al fundraising, ovvero donazioni FATTE BENE!

Abbiamo un approccio rigoroso al fundraising, e garantiamo ai DONATORI un patto fiduciario riassumibile in questa formula: “le Tue risorse ed i Tuoi soldi dritti all’obiettivo corroborati dal nostro tempo e dalla nostra attenzione”.
In più, nelle iniziative filantropiche che, come ArgoNauticaMente, prevedono INVESTIMENTI su specifici asset materiali, i DONATORI vengono raggruppati per ciascun asset da finanziarie, con la formula dell’ADOZIONE FILANTROPICA: uno o più Donatori perfezionano un’erogazione liberale per uno specifico ASSET (“adottano” un’imbarcazione, nel caso di specie) e monitorano sia le spese che le attività con un’apposita virtual data room.
Garantendo ai DONATORI un’assoluta accountability in tempo reale delle somme e delle risorse in natura donate, si persegue più facilmente l’idea di base di raggiungere una massa critica tale da consentire significative economie di scala nell’attuazione dei singoli progetti, coinvolgendo nelle fasi esecutive altri soggetti (ovviamente sempre iscritti al RUNTS) che possano in maniera costante eseguire le attività programmate, riservandosi la WELL DONE ETS il controllo, la direzione, il monitoraggio e il follow-up dei risultati raggiunti relativamente alle finalità di interesse generale, sociale e culturale tutelate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
Questo approccio viene sussunto nel motto associativo: “fare del bene: e farlo bene!”.

Cosa NON facciamo con le Donazioni

Ancorché la Legge lo regolamenti e ce lo consenta espressamente, noi WELLDONERs:
1) Non paghiamo stipendi o emolumenti o compensi né agli AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI né ad altro PERSONALE.
2) Non remuneriamo a nessun titolo i SOCI, i VOLONTARI ed i SUPPORTER che si impegnano nella raccolta di donazioni in denaro o in natura.
3) Non usiamo le donazioni finalizzate ad una nostra specifica iniziativa filantropica per implementarne un’altra, ancorché parimenti meritoria.

Il coinvolgimento attivo dei Donatori Benemeriti

Vero è, come scriveva e come Seneca condivideva, che “” (HOC HABEO QUODCUMQUE DEDI): ma è anche vero che il DONO crea un legame tra Donatore e WELL DONE ETS. E dunque, riteniamo che il modo migliore affinché un Donatore possa controllare come un Ente del Terzo settore impieghi le risorse ricevute, sia partecipare attivamente alla vita associativa.
WELL DONE ETS ha promosso un network di altri Enti del Terzo Settore, alcuni dei quali di propria diretta emanazione, per implementare con la maggiore efficienza ed efficacia tutte le fasi esecutive delle iniziative filantropiche. In tale logica, le Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Imprese Sociali che fanno parte del network promosso da WELL DONE ETS e che operano in diretta partnership, hanno previsto specifici percorsi organizzativi per coinvolgere i Donatori in una serie di attività sportive e sociali, quali:
Corsi di vela d’altura
Corsi di navigazione
Corsi di educazione ambientale
Corsi di preparazione all’esame per il rilascio della patente nautica
Corsi di yoga & vela
Corsi di diving & vela
Boat & Breakfast
Per facilitare la partecipazione dei Donatori alla vita associativa, sono di volta in volta disponibili agevolazioni presso Aziende convenzionate, agevolazioni già riservate a Soci e Volontari.

Voglio donare adesso: come faccio?

Scrivi una mail a e sarai ricontattato (quasi) subito: se ci lasci i Tuoi recapiti, anche telefonicamente
oppure, se vuoi un calcolo esatto della convenienza di Erogazioni Liberali IN NATURA (e soprattutto se quanto convengono rispetto alla vendita di Tuoi beni in cambio di vile denaro...
)
Compila questo modulo con tutte le info richieste: e riceverai un prospetto dei vantaggi - fiscali e non - che la Tua erogazione liberale IN NATURA può generare.
Per ulteriori info su
welldone
WELL DONE ETS e sui progetti che stiamo portando avanti con il supporto di Donatori, Volontari ed Istituzioni, puoi consultare:

only make good well done donations!


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